È stato introdotto – con la deliberazione ARERA 574/2024/E/RIF – il ricorso al Servizio Conciliazione gestito dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente anche per la risoluzione di problematiche inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Dal 1° ottobre 2025 l’utente – persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione, o un suo delegato, anche appartenente a un’associazione di consumatori – può rivolgersi gratuitamente allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente presentando un reclamo di seconda istanza o, in alternativa, una domanda al Servizio Conciliazione.

Perché la procedura venga avviata è necessario che sia stato presentato un reclamo scritto al gestore e che questo abbia fornito una risposta insoddisfacente o non abbia risposto e siano decorsi almeno 60 giorni solari dall’invio del reclamo.

Dal momento che il tentativo di conciliazione per il settore rifiuti è ad oggi volontario e i gestori possono decidere se aderire alle procedure attivate dagli utenti, il gestore deve comunicare l’adesione entro 5 giorni solari dalla ricezione della convocazione e la mancata risposta entro il termine equivale a rifiuto di partecipare.

La procedura si svolge in modalità online e il primo incontro è fissato entro 40 giorni dalla presentazione della domanda. La durata massima complessiva è di 90 giorni solari, prorogabile di massimo 60 giorni in caso di complessità.

Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale di accordo che ha valore transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile, mentre in caso di esito negativo viene redatto un verbale di mancato accordo.