Se la bolletta viene pagata dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può richiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora applicabile ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
Il cliente buon pagatore – cioè il cliente che nei 2 anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro la scadenza, ovvero il cliente che sia qualificato tale dall’esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi – per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Se, per esempio, paga con un ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza, per i primi 10 giorni gli verranno addebitati solo gli interessi legali, mentre per gli altri 5 giorni il venditore potrà chiedere gli interessi di mora.
Riferimenti:
- Delibera n. 229/01.articolo 8 e 12.2