Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità,
- quando il conguaglio riguarda i consumi (cioè quando alla luce dalla lettura del contatore vengono ricalcolati consumi precedentemente stimati), l’importo da rateizzare è suddiviso in un numero di rate pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque il numero delle rate non può essere inferiore a due.
Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette in acconto o stimate seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, la somma dovuta a conguaglio deve essere suddivisa in almeno quattro rate uguali. - quando ad essere conguagliati non sono le quantità di gas consumate, ma le tariffe (per effetto di eventuali ricorsi degli operatori contro provvedimenti dell’Autorità per l’energia e successive decisioni dell’Autorità giudiziaria competente) il venditore, anche se il conguaglio tariffario interessa più anni, ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette che devono essere emesse in un singolo anno solare di fornitura, sempre nel rispetto della periodicità di fatturazione.
Riferimenti:
- Delibera n. 229/01.articolo 10