Le clausole essenziali che l’Autorità ha reso obbligatorie per qualsiasi contratto sono relative a:
- l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, oltre che l’indirizzo della fornitura;
- l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
- la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
- le garanzie richieste al cliente, per esempio il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette;
- le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
- le modalità di fatturazione e quelle di pagamento del servizio, specificando:
- il criterio adottato per la stima dei consumi se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
- le modalità e i termini per il pagamento delle bollette;
- le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
- gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
- le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente.
Riferimenti:
- DeliberaARG/com104/10.Articolo 11