Nel Disegno di Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte novità in materia di incentivi per l’efficienza energetica e sisma bonus. Il testo prevede la proroga della detrazione del “Superbonus 110%” per gli interventi di efficientamento energetico antisismico effettuati dal 1° Luglio 2020 fino al 30 Giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

E’ stato anche modificato l’art. 119, comma 1, lettera a) in modo tale da consentire la detrazione fiscale anche agli interventi di coibentazione del tetto (senza circoscrivere il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente); l’agevolazione riguarda le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e si ritiene applicabile anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi raggiungano la classe energetica A. Il Superbonus 110%, inoltre, è applicabile anche all’eliminazione delle barriere architettoniche in favore di persone di età superiore ai 65 anni nonché agli impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, con la possibilità di portare in detrazione fiscale anche le spese sostenute nel 2022 ma in 4 quote annuali di pari importo.

E’ stato prorogato al 30 giugno 2022 anche il termine per accedere ad eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da un sisma, con un aumento del 50% del tetto di spesa per la fruizione degli incentivi fiscali.

Per quanto riguarda l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, è prevista una detrazione del 110%, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  1. a) 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. b) 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  3. c) 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

E’ stata infine introdotta la possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% anche le spese sostenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.