Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento dei venditori e del loro personale, il Codice stabilisce:

  • l’obbligo di riportare nel materiale promozionale le informazioni sul mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione;
  • quali informazioni e documenti vanno forniti ai clienti e, in particolare, in sede di proposta contrattuale anche le informazioni circa gli effetti del passaggio al mercato libero (se il cliente è in maggior tutela o nel servizio di tutela);
  • l’indicazione, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte ai propri clienti con evidenza e nell’immediata prossimità del marchio, del servizio o l’attività per cui il documento o l’informazione sono forniti, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero;
  • come vanno indicati i prezzi del servizio;
  • l’obbligo di consegna al cliente della Nota Informativa e della Scheda di confrontabilità della spesa che gli consenta di confrontare i prezzi fra le diverse offerte;
  • i criteri di redazione del contratto e la presenza di una sezione informativa relativa alle condizioni economiche;
  • il contenuto minimo del contratto;
  • il diritto di ripensamento;
  • come preavvisare il cliente se il contratto verrà modificato;
  • i casi d’indennizzo automatico.

    Riferimenti:

    1. DeliberaARG/com104/10.