Con la disattivazione della fornitura si cessa, attraverso la chiusura del relativo contatore, l’alimentazione materiale della fornitura di energia elettrica (anche con l’apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

La disattivazione della fornitura va richiesta al proprio venditore, con le modalità da questa indicate. 

La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa dal venditore entro 2 giorni lavorativi al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Se la disattivazione della fornitura avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente domestico in bassa tensione (BT) deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 Euro entro il triplo del tempo previsto, di 105 Euro oltre il triplo del tempo previsto. Per il cliente non domestico, gli indennizzi spettanti sono di 70, 140 e 210 Euro, a seconda del ritardo nell’esecuzione. 

I clienti in maggior tutela pagano un contributo fisso di 23 Euro. Nel mercato libero il contributo dipende dalle singole condizioni contrattuali.

Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, bisogna che il distributore concordi con questo un appuntamento con il cliente.

Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione della prestazione.

Se l’appuntamento concordato o quello posticipato su richiesta del cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del cliente, il calcolo del tempo di esecuzione della prestazione, inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con il distributore.

Per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. Se per responsabilità del distributore l’orario dell’appuntamento non viene rispettato (ossia il distributore non si presenta o si presenta prima o dopo la fascia indicata), il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 Euro, il cliente non domestico di 70 Euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel

Delibera 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel