Se l’utente non paga la bolletta entro la data di scadenza indicata nella prima pagina della fattura, il fornitore invia una comunicazione per sollecitare il pagamento stesso. L’invio non è immediato: si ha infatti un margine di un paio di giorni per saldare il pagamento, prima che il fornitore proceda all’invio del sollecito. Se, nonostante il sollecito, la bolletta non viene saldata, il fornitore invia una raccomandata che specifica il termine ultimo di pagamento prima della sospensione della fornitura.
Il fornitore non può sospendere la fornitura senza preavviso al cliente finale.
Pagare una bolletta in ritardo può comportare dei costi a carico del cliente, tra cui anche le spese postali per il sollecito di pagamento, che variano a seconda se ci si trova nel mercato tutelato oppure in quello libero.
- Mercato tutelato: il fornitore può chiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
- Mercato libero: il fornitore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.
In caso di sospensione della fornitura si paga un contributo, sia per l’interruzione che per la riattivazione. Tale costo differisce, anche in questo caso, tra mercato tutelato e mercato libero.
La riattivazione della fornitura deve essere richiesta al fornitore, con la documentazione che attesti il pagamento effettuato e nelle modalità previste dallo stesso.
Il fornitore avvisa immediatamente (o il giorno dopo) il distributore, il quale deve procedere alla riattivazione entro due giorni feriali dalla data della richiesta da parte del venditore.
Se il distributore impiega più tempo del previsto per eseguire la riattivazione del gas, il cliente domestico ha diritto a ricevere un indennizzo. Il rimborso dipende dal ritardo: è pari a 35 Euro se la riattivazione avviene entro il doppio del tempo previsto, 70 Euro entro il triplo dei giorni e 105 Euro se avviene oltre il triplo del tempo.
La fornitura non può essere sospesa se:
- il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
- il pagamento è già stato eseguito e comunicato;
- la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- quando la bolletta non pagata è ormai caduta in prescrizione;
- il cliente ha presentato un reclamo scritto in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente, o nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al fornitore; quest’ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla sospensione della fornitura;
- se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette;
- se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura gas.
La fornitura non può, in nessun caso, essere sospesa ai clienti definiti non disalimentabili, ovvero strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.