Il distributore può cambiare il contatore, oltre che per eseguire la verifica, ad esempio a seguito di chiamate per pronto intervento. I distributori di gas stanno inoltre seguendo un piano di sostituzione programmata dei contatori tradizionali con contatori di nuova generazione abilitati alle funzionalità di telelettura e telegestione. Attraverso sistemi di telecomunicazione i nuovi contatori permettono di effettuare a distanza la rilevazione dei consumi e interventi tecnici.
In caso di sostituzione programmata il distributore deve inviare al cliente almeno due comunicazioni:
- almeno un mese prima informa il cliente del periodo di sostituzione o adeguamento del contatore ai nuovi requisiti previsti dall’Autorità, delle modalità con cui il cliente stesso verrà a sapere la data precisa di sostituzione o adeguamento e di come verrà ripianificato l’intervento nel caso in cui non andasse a buon fine alla data inizialmente indicata;
- contestualmente alla comunicazione della data di sostituzione o adeguamento, informa il cliente che ha il diritto di chiedere, se lo ritiene opportuno, la verifica del contatore entro 15 giorni solari dalla sua sostituzione.
Inoltre, in tali comunicazioni deve:
- essere riportato il significato delle informazioni presentate sul display del nuovo contatore;
- precisato che l’adeguamento o sostituzione del contatore o il suo spostamento per esigenze del distributore non comporta costi a carico del cliente;
- segnalato al cliente che, quale funzione aggiuntiva, può richiedere di avere a disposizione i suoi consumi di gas tramite internet o tramite una specifica interfaccia del contatore; tale funzione può avere un costo aggiuntivo e viene attivata dal distributore entro 60 giorni dalla richiesta.
Nei casi di sostituzione diversa dalla sostituzione programmata e da quella che può avvenire a seguito di richiesta di verifica del cliente, il distributore, oltre a redigere il verbale delle operazioni di sostituzione e conservarlo per i cinque anni successivi, deve garantisce la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione, nonché informare il cliente finale che, tramite il proprio venditore ha la facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione.
Inoltre è possibile richiedere lo spostamento del contatore. La richiesta va effettuata al proprio venditore che trasmetterà la richiesta al distributore locale entro 2 giorni lavorativi (è possibile rivolgersi direttamente al distributore in caso di fornitura cessata e in assenza di contratto di fornitura attivo). Il distributore effettua, se necessario, un sopralluogo e invia al cliente, attraverso il venditore o direttamente, un preventivo specificando se la prestazione richiede lavori semplici oppure lavori complessi e il costo previsto. Per i lavori semplici il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di lavori complessi, il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 30 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta.
Per i clienti dotati di contatore fino alla classe G25, il distributore deve realizzare lo spostamento che comporta lavori semplici entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Questo è considerato accettato nel momento in cui il cliente paga il contributo previsto oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa. In caso di lavori complessi, il distributore deve realizzare la prestazione entro 60 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto l’accettazione del preventivo. Il preventivo è considerato accettato nel momento in cui il cliente paga il contributo previsto oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione o comunque comunica l’accettazione stessa.
Se per cause imputabili al distributore il preventivo viene messo a disposizione al cliente o al venditore oltre il tempo previsto, il cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 euro se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito, di 70 euro se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 euro se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito. Per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 euro e di 140 euro.
Gli indennizzi sono corrisposti dal distributore al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo previsto dallo standard quando la prestazione non è stata effettuata. Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi.
Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato. L’indennizzo, con le stesse moltiplicazioni e tempistiche, spetta se per cause imputabili al distributore il lavoro semplice (non invece anche quello complesso) viene eseguito oltre Il tempo previsto.