Per continuità del servizio di intende l’erogazione ininterrotta di energia elettrica ai clienti. La continuità del servizio cessa quando si verificano interruzioni nella fornitura, che possono essere con o senza preavviso. La continuità del servizio per ragioni tecniche e di forza maggiore non può essere sempre garantita al 100%.
Riferimenti:
- Delibera n. 333/07.Allegato A, art. 1