• Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
    Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
  • Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99.art. 7