Se la richiesta d’allacciamento è stata presentata al proprio venditore di energia elettrica è quest’ultimo che deve specificare l’importo forfetario da pagare e i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori di allacciamento.
Se il cliente accetta l’offerta, entro 2 giorni lavorativi il venditore deve inoltrarla al distributore che deve verificare (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta) se il lavoro sia effettivamente fra quelli per i quali è prevista la procedura semplificata.
Se tutte le verifiche sono positive, il distributore consegna al cliente il preventivo con la conferma dei tempi e del prezzo predeterminato; quindi deve realizzare l’allacciamento entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore.
Fra l’accettazione dell’offerta da parte del cliente e l’esecuzione dell’allacciamento passano cioè al massimo 17 giorni lavorativi. Se invece dalle verifiche risulta che la procedura semplificata non è applicabile, il venditore informa il cliente direttamente o tramite il distributore.
In questo caso l’allacciamento verrà realizzato secondo la procedura normale.
Il distributore deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, che il lavoro sia effettivamente semplice, compreso nelle tipologie pubblicate sul suo sito e che il prezzo forfetario proposto sia corretto.
Se tutte le verifiche sono positive, il distributore consegna al cliente il preventivo, che contiene la conferma del prezzo predeterminato, quindi deve realizzare l’allacciamento entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Fra l’accettazione dell’offerta da parte del cliente e l’esecuzione dell’allacciamento passano cioè al massimo 15 giorni lavorativi. Se invece dalle verifiche risulta che il lavoro da eseguire non è semplice o non rientra nelle tipologie pubblicate sul sito Internet, il distributore ne informa il cliente.
In questo caso l’allacciamento verrà realizzato secondo la procedura normale.
I tempi previsti per la realizzazione dell’allacciamento o per altre prestazioni a opera del distributore vengono sospesi nel caso in cui il cliente, dopo l’accettazione del preventivo, debba compiere alcune attività, quali l’esecuzione di lavori, la richiesta d’autorizzazioni, l’assunzione di decisioni ecc., e nel caso in cui il terreno sia impraticabile. Il conteggio, inoltre, non tiene conto del tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni per poter eseguire il lavoro.
Riferimenti:
- Delibera n. 333/07.Allegato A, artt. 60.5, 64 e Tabella 11