L’allacciamento viene realizzato dall’impresa distributrice d’energia elettrica, che è obbligata a effettuarlo su richiesta del cliente o della società di vendita scelta dal cliente. La richiesta può essere rifiutata solo se l’allacciamento mette a rischio la continuità della fornitura d’energia, ma in questo caso l’impresa deve motivare il rifiuto.

Riferimenti:

  1. D. Lgs. n. 79/99 art. 9