Ogni quanto tempo deve essere letto il contatore e da chi?
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità, la lettura del contatore spetta ai distributori che devono compiere un tentativo di lettura:
- almeno una volta l’anno con un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l’anno, con un intervallo massimo di 7 mesi e minimo di 3 mesi fra due tentativi consecutiviper i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese con un intervallo minimo di 25 e massimo di 35 giorni fra due tentativi consecutivi per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, tranne i mesi con consumi storici inferiori del 90% rispetto a quelli medi mensili.
In caso di nuove attivazioni di fornitura a clienti che consumano meno di 5.000 standard metri cubi/anno, il primo tentativo di lettura deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio.
Si tratta di un tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista.
In questo caso il distributore deve informare il cliente del tentativo non riuscito e della eventuale possibilità di autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:informiamo che il nostro incaricato..
Se si ha un contratto nel mercato libero, le condizioni contrattuali devono indicare le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati rilevati specificando:
- il tempo massimo che intercorre tra l’utilizzo delle 2 letture;
- le modalità di informazione del cliente sull’eventuale esito negativo del tentativo di lettura.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas64/09.Allegato A
È consentita l’autolettura del contatore?
In caso di contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), il venditore deve permettere, ai clienti che consumano fino a 5.000 standard metri cubi/anno di effettuare l’autolettura del contatore, attivando strumenti – dal numero verde alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.
L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida. L’autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta di una nuova lettura o autolettura. La comunicazione dell’autolettura non libera il distributore dall’obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.
Il venditore è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del cliente finale dell’autolettura effettuata all’interno dell’eventuale periodo indicato in bolletta oppure dell’eventuale ultima autolettura trasmessa in un mese.<br>L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute e a comunicarne l’esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte del venditore.<br>Ai nuovi clienti il distributore di gas diverso dal gas naturale deve inviare un operatore incaricato di eseguire il tentativo di lettura entro 6 mesi dalla data di attivazione del contratto oppure una comunicazione che inviti il cliente a eseguire l’autolettura.
In caso di contratto nel<strong> mercato libero</strong>, le modalità di lettura e quindi di eventuale autolettura devono essere indicate nelle condizioni contrattuali.
Riferimenti: DeliberaARG/gas64/09. Articoli 1, 14.5 e 16
Delibera n. 229/01. Articolo 3
Che cosa succede se non viene effettuata la lettura del contatore?
Se la lettura del contatore non è stata effettuata per inaccessibilità totale o parziale, con la prima bolletta emessa il venditore deve informare il cliente delle cause che ne hanno impedito la lettura.
Riferimenti:
Che cosa succede se il contatore non viene letto nonostante sia accessibile?
Se la lettura di un contatore accessibile non è stata effettuata nel rispetto dei tempi di intercorrenza minima e massima tra un tentativo di lettura e quello successivo, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 €.
- Se l’indennizzo è corrisposto entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo base di 30€;
- Se viene corrisposto oltre 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo pari a 45€;
- Se viene corrisposto oltre 90 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è corrisposto l’indennizzo pari a 60€;
Un contatore è accessibile quando è posto in un luogo per il cui accesso non serve la presenza del cliente o di alcun altra persona.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.Articolo 50 e tabella L
Come si può chiedere la verifica del funzionamento del contatore?
Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare, secondo le modalità previste, richiesta di verifica al venditore, il quale entro 2 giorni lavorativi la deve trasmettere al distributore.La verifica viene effettuata dall’impresa di distribuzione e può avvenire: presso l’edificio in cui abita il cliente, dopo aver concordato un appuntamento; presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore sostituisce il contatore. Riferimenti: Delibera ARG/gas 120/08. articoli 33.4 e 41
Chi effettua la verifica del contatore?
La verifica viene effettuata dall’impresa di distribuzione e può avvenire:
- presso l’edificio in cui abita il cliente, dopo aver concordato un appuntamento;
- presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore sostituisce il contatore.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.articolo 33.4 e 41
Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore?
- Se la verifica può essere effettuata presso l’edificio del cliente, il distributore deve inviarne il resoconto al venditore entro 180 giorni solari a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di verifica.
- Se la verifica viene effettuata presso un laboratorio qualificato, il termine di consegna del resoconto è prorogato di 60 giorni solari (per un totale quindi di 240 giorni solari).
Se per cause imputabili al distributore la verifica del contatore viene eseguita oltre il tempo previsto, il cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 €.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.articolo 41.13
Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore?
Se la verifica del contatore evidenzia errori superiori ai limiti consentiti dalle norme in vigore, il distributore sostituisce il contatore senza addebitare alcun costo al cliente e redige un verbale delle operazioni compiute.
Il distributore deve sostituire il contatore entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del resoconto al venditore. In questo caso, inoltre, il distributore ricostruisce i consumi.
Fino a quando un’eventuale controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non viene risolta, al cliente non può essere sospesa la fornitura del gas per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi.
Se la verifica è stata effettuata in loco, oppure in un laboratorio qualificato per decisione del distributore, e accerta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare 40 € se il suo contatore è stato installato successivamente al 1980, 5 € se il suo contatore è stato installato fino al 1980 compreso.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.articolo 41
Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi quando il contatore non funziona correttamente?
L’esercente deve procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente, se da una verifica effettuata dall’esercente stesso, su richiesta della società di vendita per sua iniziativa o per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi sbagliate, per eccesso o per difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. In questo caso:
- si prende come periodo di riferimento il tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se è possibile stabilirlo con certezza, e il momento in cui l’esercente provvede alla sostituzione oppure alla riparazione del contatore stesso;
- se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente fra la data di verifica, o di sostituzione del contatore per l’invio a un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura valida (cioè validata dal distributore) e non contestata dal cliente; il periodo di riferimento non può comunque mai essere superiore a cinque anni solari;
- il cliente può comunque fornire all’esercente la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.
Il cliente deve ricevere tutte le informazioni relative alla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono documentabili ragioni tecniche che motivano l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata effettuata la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, questa può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione. Se il distributore sostituisce il contatore anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, dovrà garantirne la corretta conservazione per i 90 giorni solari successivi a quello d’invio del resoconto.
Al cliente possono essere addebitati gli eventuali consumi per un periodo di ricostruzione corrispondente al massimo al periodo previsto in contratto per la raccolta del dato di misura (per esempio 1 anno, 6 mesi o 1 mese per il contratto regolato) sia nel caso in cui il distributore non abbia rispettato la regolazione vigente sulla messa a disposizione dei dati di misura, sia nel caso in cui il venditore non abbia rispettato gli obblighi informativi nei confronti del cliente nel caso di contatore non accessibile o con accessibilità parziale
Se il contatore è “vetusto”, cioè è stato fabbricato almeno 25 anni prima dell’anno della richiesta di verifica, sono a carico del distributore tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi nel caso in cui questa risulti sfavorevole per il cliente, cioè se gli sono stati addebitati consumi inferiori rispetto al gas effettivamente prelevato. Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta. Nel corso della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, la fornitura del gas al cliente non può essere sospesa per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi stessa.
Riferimenti:
- DeliberaARG/gas120/08.articolo 41
- Delibera n. 200/99.articoli 9, 10 e 11
Il distributore può decidere di cambiare il contatore?
Se il distributore vuole sostituire il contatore senza una specifica richiesta di verifica da parte del cliente o di una chiamata di pronto intervento, deve informare con lettera il cliente, almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione. La lettera deve precisare che il cliente ha il diritto sia di chiedere la verifica del contatore sia di sapere entro quanto tempo deve confermare questa richiesta, a patto che la faccia pervenire al venditore almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione del contatore.
Se su richiesta del cliente viene effettuata una verifica in loco che accerta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare 40 € se il suo contatore è stato installato successivamente al 1980, 5 € se il suo contatore è stato installato fino al 1980 compreso.
Se la verifica accerta che il contatore non misura correttamente, si procederà alla ricostruzione dei consumi.